Tie breaker rules e residenza fiscale

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Tie breaker rules e residenza fiscale

Doppia residenza fiscale e Tie Breaker Rule

 

La Tie Breaker Rule serve a risolvere i conflitti di doppia residenza fiscale, in due Paesi diversi.

Come esaminato nell’articolo relativo alla residenza fiscale in Italia, nell’ambito della fiscalità internazionale la presenza di ordinamenti tributari diversi può portare al riconoscimento della doppia residenza fiscale in capo ad una persona.

Ciò si verifica quando, due ordinamenti definiscono requisiti differenti per l’attribuzione della residenza fiscale, e di conseguenza l’assoggettabilità al proprio sistema tributario di un contribuente.

Si pensi al caso del Paese “A” che applica quale requisito per assoggettare al proprio sistema impositivo la nazionalità, mentre lo Stato “B” che applica il criterio della residenza. In questo caso il cittadino nato nello Stato “A” e residente nello Stato “B” subirà una doppia imposizione da parte degli Stati “A” e “B”. Si tratta di una problematica che nell’epoca attuale non è remota, in quanto sempre più spesso, molte persone si ritrovano a viaggiare per motivi di lavoro, e ad avere interessi economici ed affettivi in diversi luoghi che spesso sono collocati in Stati diversi.

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Tie Breaker rule nel modello OCSE

Benché gli Stati al fine di risolvere la problematica della doppia imposizione utilizzino delle Convenzioni, il Modello Convenzionale OCSE, utilizzato dai Paesi industrializzati, non risolve la problematica della doppia residenza fiscale. Infatti l’articolo 4 del Modello intitolato “Domicilio fiscale” (Resident), non indica un criterio per individuare la residenza di una persona fisica, ma rimanda alla normativa interna degli Stati contraenti, i quali come detto potrebbero stabilire criteri diversi ed incompatibili.

Il paragrafo 2 dell’articolo 4 però definisce una serie di regole per individuare la residenza fiscale di una persona fisica, qualora le normative domestiche portino ad attribuire una doppia residenza fiscale. I criteri sono di seguito elencati così come riportati nel Modello OCSE:

a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale dispone di un’abitazione permanente. Quando essa dispone di un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un’abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti ovvero non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

Ordine gerarchico dei criteri

I criteri stabili dall’OCSE per ciò che riguarda le Tie Breaker Rule sono alternativi, e devono essere applicati in sequenza al fine di risolvere l’eventuale doppia residenza di una persona fisica. Il primo requisito da considerare per dirimere la controversia circa la doppia residenza, è il luogo in cui la persona fisica dispone di un’abitazione principale. Si tratta quindi del luogo ove la persona fisica soggiorna stabilmente, inoltre non rileva il titolo attraverso il quale si dispone dell’abitazione, in quanto è indifferente se la disponibilità derivi da proprietà o da affitto.

Qualora il criterio alla lettera a) non sia sufficiente per definire il luogo di residenza fiscale, allora occorre passare al secondo criterio, in base al quale la persona ha la residenza fiscale nel luogo in cui sono presenti i suoi interessi vitali.

Come analizzato nell’articolo riguardante la residenza fiscale in Italia, il centro degli interessi vitali può essere definito quale quel luogo in cui sono presenti gli interessi economici, morali e affettivi di un individuo. Si tratta quindi di un concetto abbastanza ampio, che però viene in soccorso qualora una persona fisica disponga stabilmente di un’abitazione in due Paesi diversi.

In questi casi quindi, qualora appunto la persona fisica disponga di un’abitazione permanente in più luoghi, la residenza fiscale sarà nel Paese in cui è rintracciabile il centro vitale di interessi. Elementi che contribuiscono ad identificare il centro vitale di interessi sono: la presenza della famiglia, la partecipazione alla vita sociale e culturale di quel luogo ad esempio attraverso l’adesione ad organizzazioni, e alla partecipazione a manifestazioni sportive, la presenza di interessi economici rilevanti e predominanti rispetto ad interessi economici in altri luoghi.

La pluralità degli elementi che sono alla base dell’individuazione del centro vitale di interessi, fa si che ogni caso debba essere valutato in base alle circostanze specifiche, non potendosi tracciare dei requisiti a priori da utilizzare in maniera meccanica per tutte le fattispecie.

Qualora i primi due criteri fossero insufficienti per poter determinare la residenza fiscale della persona fisica, viene in soccorso il terzo criterio. Infatti se dopo aver valutato la disponibilità di un’abitazione permanente, ed il centro vitale di interessi, non è possibile definire la residenza fiscale della persona fisica, allora sarà determinante la nazionalità.

Infine, qualora anche il criterio della nazionalità non permetta di dirimere la fattispecie, ad esempio perché il contribuente non abbia la nazionalità di nessuno dei due Paesi, o ancora perché abbia la nazionalità di entrambi, allora la residenza fiscale sarà determinata dai due Stati attraverso una procedura amichevole.

Raffaele Marino
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