Commercio di prodotti ortofrutticoli

Studio di consulenza societaria e fiscale

Commercio di prodotti ortofrutticoli

Come avviare un’attività di commercio di prodotti ortofrutticoli

Il commercio di prodotti ortofrutticoli rientra nell’ambito del commercio alimentare. Le modalità di svolgimento di questa attività possono essere differenti. In particolare il commercio di prodotti ortofrutticoli può avvenire da parte dell’imprenditore agricolo, il quale vende i prodotti del proprio fondo, o ancora oltre ai prodotti del proprio fondo, può vendere quelli di terzi. In tal caso l’attività è inquadrabile nell’ambito dell’impresa agricola.

Diversamente, il commercio di tali prodotti può avvenire da parte di un commerciante il quale non riveste la qualifica di imprenditore agricolo, cedendo tali prodotti in locali specificamente adibiti al commercio.

Il settore ortofrutticolo è governato da norme di carattere europeo, in conformità alla realizzazione del mercato unico. Di particolare importanza è il Regolamento CE 1580/2007 il quale nel disciplinare il settore della commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, disciplina anche i controlli di conformità alle norme di commercializzazione. L’articolo 8 del citato Regolamento, stabilisce che gli Stati membri nominano un’Autorità di coordinamento per l’attuazione del regolamento stesso. In Italia l’autorità incaricata è l’AGECONTROL spa, la quale ha le seguenti funzioni1:

svolge le verifiche di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, ai sensi del D.L. 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni nella Legge 29 aprile 2005, n. 71.

Tale attività riguarda, in particolare

  • controlli di conformità sul mercato interno, nonché sui prodotti destinati all’esportazione ed all’importazione;

  • gestione delle comunicazioni obbligatorie (notifiche di spedizione e richieste di controllo) e delle domande di autorizzazione ll’uso del logo comunitario ed all’autocontrollo;

  • aggiornamento della Banca Nazionale Dati Operatori Ortofrutticoli (BNDOO);

  • gestione degli aspetti sanzionatori.

AGECONTROL effettua, inoltre, i controlli cosiddetti “di secondo livello”, previsti nei confronti dei soggetti ai quali AGEA ha delegato specifici compiti/servizi e in ulteriori comparti.

In tale ambito, l’Agenzia ha il compito di accertare la correttezza dell’operato degli organismi delegati allo svolgimento di attività istruttorie e controlli di primo livello in vari settori. In particolare, le verifiche effettuate dall’Agenzia sono volte ad accertare la rispondenza dei procedimenti messi in atto dai suddetti organismi rispetto a quanto concordato e sottoscritto nelle convenzioni dagli stessi stipulate con AGEA.

Tali controlli, svolti di norma nelle sole Regioni in cui non è presente un Organismo Pagatore Regionale riconosciuto, interessano le attività svolte dai soggetti delegati, in particolare nei seguenti comparti:

  • centri di assistenza agricola (CAA);

  • domande di pagamento unico;

  • piani di sviluppo rurale;

  • riconversione e ristrutturazione dei vigneti.

Sulla base delle conoscenze e delle specifiche competenze amministrativo-contabili maturate in oltre venti anni di attività ispettiva, a partire dal 2005 AGEA ha attribuito ad AGECONTROL compiti di controllo nei seguenti ulteriori comparti:

  • programmi triennali di miglioramento presentati dalle Organizzazioni del settore oleicolo (Reg. CE n. 2080/2005);

  • distribuzione, ad opera di Enti e strutture caritative, di derrate alimentari agli indigenti della Comunità Europea (Reg. CEE n. 3149/92);

  • programmi di promozione ed informazione dei prodotti agroalimentari nel Mercato comunitario e nei Paesi terzi (Regg. CE nn. 1071/2005; 94/2002; 1346/2005; 2879/2000);

  • utilizzo di burro comunitario (Reg. CE n. 1898/2005);

  • fondi comunitari per il Tabacco (Reg. CE n. 2182/2002);

  • controlli sullo zucchero in regime di Ammasso pubblico (Reg. CE n. 884/2006);

  • controlli su varia misure eccezionali di sostegno del mercato agricolo.

Adempimenti amministrativi per avviare un’attività di commercio di prodotti ortofrutticoli.

Per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi per avviare l’attività di commercio di prodotti ortofrutticoli occorrerà presentare la segnalazione di inizio attività qualora l’attività commerciale sia qualificabile come negozio di vicinato in base alla superficie di vendita, si tratterà generalmente di strutture di piccola dimensione. Diversamente qualora la struttura sia di medie o grandi dimensioni, o ancora qualora si tratti di commercio su aree pubbliche occorrerà un’autorizzazione amministrativa.

In base all’articolo 4 del D.LGS 114/1998 per superficie di vendita si intende, l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

Per strutture di medie e grandi dimensioni, e che quindi non rientrano tra le attività di vicinato, si intendono le strutture che hanno una superficie di vendita superiore a 150 mq nei comuni con un numero di abitanti inferiore a 10.000 unità, e superiore a 250 mq, per i comuni con un numero di abitanti superiore a 10.000 unità.

Il requisito di onorabilità

Occorrerà richiedere partita IVA, e procedere con l’iscrizione nel registro delle imprese. Inoltre per avviare l’attività occorrerà essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità. In base al requisito di onorabilità è stabilito che non possono esercitare l’attività commerciale di vendita:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011)2 ovvero a misure di sicurezza.

Applicazione del divieto di esercizio dell’attività commerciale

Il divieto di esercizio dell’attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, i requisiti morali o di onorabilità devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.

Il requisito di professionalità occorre

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’INPS;

c) essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi

Sarà inoltre necessaria l’autorizzazione sanitaria da richiedere presso la competente ASL territoriale.

Adempimenti previdenziali per il commercio di prodotti ortofrutticoli

L’imprenditore, o nel caso in cui l’attività sia esercitata in forma societaria, il socio commerciante, l’iscrizione INPS sarà effettuata presso la gestione commercianti, ed il carico contributivo sarà così determinato:

  • Contribuzione minimale: la quale si applica a prescindere dagli utili conseguiti nell’esercizio dell’attività di impresa, attualmente (2018) si applica l’aliquota del 24,09% sul minimale di 15.710€ + 7,44€ per contributo di maternità ( per un totale di 3.791,54€)

  • Contribuzione sulle eccedenze: nel caso in cui i redditi superino i 15.710€ saranno applicate le seguenti aliquote: il 24,09% fino ad un reddito di 46.630; ed un’aliquota del 25,09% fino 77.717€. Per i redditi che superano la soglia di 77.717€ non sono dovuti contributi.

Obblighi contabili per il commercio di prodotti ortofrutticoli

Per quanto riguarda gli obblighi contabili, questi variano a seconda della dimensione e della forma giuridica prescelta. Si ricorda che l’articolo 18 del DPR 600/1973 in tema di contabilità semplificata stabilisce che possono optare per il regime semplificato i soggetti i cui ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Particolari adempimenti sia per ciò che attiene la contribuzione previdenziale, l’applicazione dell’IVA, la determinazione del reddito imponibile, e la tenuta della contabilità sono previsti nel caso in cui la commercializzazione di prodotti agricoli sia svolta dall’imprenditore agricolo.

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1Per un approfondimento si rimanda al sito ufficiale

2 Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 e alla legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116).

Raffaele Marino
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