Dividendi distribuiti da società italiane a persone fisiche residenti all’estero

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Dividendi distribuiti da società italiane a persone fisiche residenti all’estero

Dividendi distribuiti da società italiane a persone fisiche residenti all’estero

In un precedente articolo relativo alla fiscalità internazionale ho trattato il tema dei dividendi distribuiti da una società di capitali italiana ad un’altra società di capitali residente in UE. In questo articolo affronto il tema dei dividendi distribuiti da una società italiana ad una persona fisica non residente in Italia.

Con il processo di globalizzazione è a livello continentale, con l’implementazione delle quattro libertà di circolazione sancite dai Trattati sull’Unione Europea (libertà di circolazione di persone, capitali, prodotti, e idee), non è infrequente trovarsi ad affrontare alcune questioni che comportano l’interazione tra due (o più) sistemi fiscali. Va ricordato, che l’Italia ha stipulato nel corso degli anni diverse convenzioni, con il fine di regolare con gli Stati esteri la potestà impositiva su determinate fattispecie impositive, ed evitare il fenomeno della doppia imposizione.

In questo articolo è affrontato il caso di un soggetto residente all’estero, in uno Stato dell’Unione Europea che detiene una quota societaria, in una società di capitali, in particolare in una Srl, con residenza fiscale in Italia. Si vuole qui esaminare quale sarà dunque la trattazione fiscale degli utili distribuiti dalla Società italiana, al socio con residenza estera.

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Normativa italiana sui dividendi distribuiti da società italiane a persone fisiche residenti all’estero

Dal punto di vista della legislazione interna, la norma di riferimento è l’articolo 27 del DPR 600/1973,intitolato “Ritenute sui dividendi”, il quale stabilisce al comma 3 che “la ritenuta è operata a titolo di imposta e con l’aliquota del 27% sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter”.

Il comma 3 ter disciplina la distribuzione di utili in favore di soggetti esteri sottoposti nei loro Paesi di appartenenza ad un imposta sul reddito delle società. Trattandosi il caso di specie della distribuzione di dividendi in favore di persone fisiche, quindi non si applica l’articolo 3 ter, dovendo la società italiana erogante i dividendi in favore di persona fisica residente all’estero, una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 27%.

Normativa convenzionale per la trattazione dei dividendi distribuiti da società italiane a persone fisiche residenti all’estero

Occorre ora esaminare cosa la convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e lo stato estero di residenza del soggetto percettore il dividendo stabilisce in proposito. Considerando che ogni convenzione stipulata stabilisce condizioni differenti, a titolo puramente esemplificativo si propone quanto indicato nella convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Olanda. In particolare l’articolo 10 paragrafo 2 lettera b) stabilisce che non potrà essere applicata dallo Stato della fonte del reddito, in questo caso l’Italia, un imposta superiore al 15%.

Adempimenti per la corretta applicazione della tassazione stabilita nelle convenzioni contro le doppie imposizioni 

In proposito quindi possono verificarsi due scenari:

Scenario 1: ritenuta integrale del dividendo con successiva richiesta del rimborso

  1. il primo dove la società italiana che eroga il dividendo a favore della persona fisica residente in Olanda, applichi la ritenuta del 27% sui dividendi in uscita, e successivamente il contribuente residente in Olanda richiesta all’Amministrazione Finanziaria italiana il rimborso dell’imposta pagata in eccesso data dalla differenza tra l’aliquota stabilita dall’ordinamento interno (27%), e l’aliquota stabilita nella convezione (15%). In questo caso il contribuente residente in Olanda avrà un termine di 48 mesi, decorrente dalla data in cui è avvenuto il prelievo fiscale, ovvero la data in cui è stata effettuata la ritenuta. L’istanza potrà essere presentata o seguendo il modello predisposto dall’agenzia delle entrate, o in forma libera, e ad ogni modo dovrà contenere la seguente documentazione:

    i) l’attestazione di residenza ai fini tributari nel Paese estero, rilasciata dalla competente Autorità fiscale

    ii) la dichiarazione di esistenza o meno di una stabile organizzazione (se si tratta di impresa) o di base fissa (se si tratta di professionista) in Italia, cui siano riconducibili i redditi in relazione ai quali si chiede il rimborso dell’imposta

    iii)la dichiarazione di esistenza di eventuali altre specifiche condizioni previste dalla Convenzione.

    Inoltre al modello deve essere allegata la documentazione comprovante l’effettivo prelievo avvenuto nei confronti del contribuente.

Scenario 2: ritenuta “netta” con certificazione dei requisiti.

La seconda possibilità è che il contribuente non residente possa richiedere al soggetto erogante, prima della distribuzione del dividendo, l’applicazione della ritenuta in misura ridotta (15%) in base agli accordi convenzionali, in questo caso tra Italia e Olanda. A tale proposito, infatti, il Ministero delle Finanze in più circostanze (Circolari della Direzione Generale delle Imposte Dirette n. 86/1977, n. 115/1978 e n. 147/1978, risoluzione n. 95/E del 10 giugno 1999 e 68 del 24/05/2000, del Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso Tributario), ha precisato che i sostituti d’imposta hanno la facoltà, sotto la propria responsabilità, di applicare direttamente l’esenzione o le minori aliquote previste nelle Convenzioni vigenti fra l’Italia e lo Stato di residenza del beneficiario del reddito.

Data la responsabilità del soggetto erogante, in questo caso la Srl italiana, sarà importante che questa richieda la documentazione indicata al punto 1 al contribuente, prima di applicare l’aliquota ridotta, verificando così l’esistenza dei presupposti per poter applicare direttamente la norma convenzionale.

Raffaele Marino
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