Trattazione dividendi italiani erogati a società estere

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Trattazione dividendi italiani erogati a società estere

Dividendi pagati da società italiane a società estere

In questo articolo tematico di fiscalità internazionale, esaminiamo la tassazione applicata ai dividendi distribuiti da una società di capitali italiana ad una società di capitali Residente UE. Dato che nella regolazione di fattispecie a rilevanza internazionale assumono un ruolo primario le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dagli Stati, nel presente articolo si ipotizzerà che la società di capitali estera sia residente in Olanda.

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Normativa nazionale dei dividendi distribuiti a società estere

Ai fini di verificare la tassazione che si produce in capo alla società estera che detiene una partecipazione di maggioranza in una società italiana che distribuisce dividendi, la norma di riferimento è il comma 3 ter dell’articolo 27 del DPR 600/1973.

La citata norma prevede che: “La ritenuta e’ operata a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,20 per cento (2) sugli utili corrisposti alle societa’ e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle societa’ negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo” .

La tassazione così favorevole deriva dal regime di parziale esenzione applicato ai dividendi distrbuito da una società di capitali in favore di un’altra società di capitali. Infatti nella base imponibile rientra solo il 5% degli utili distribuiti, al quale applicando l’aliquota italiana del 24% (aliquota IRES), da come risultato 1,20% (quindi: (0,05 * 0,24)*100 = 1,20%). Il livello di imposizione dell’1,20% applicato ai soggetti esteri è il medesimo previsto per i percettori di dividendi che rivestono al forma giuridica di società di capitali residenti in Italia.

Normativa convenzionale dei dividendi distribuiti a società estere

Dopo aver visto la trattazione dei dividenti distribuiti distribuiti a società estere secondo la normativa interna, occorre verificare la normativa convenzionale, analizzando la convenzione stipulata tra il Paese in cui è residente la società che distribuisce i dividendi, in questo caso l’Italia, e il Paese di residenza della società che percepisce i dividendi, in questo caso l’Olanda.

L’articolo 10 paragrafo 1 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Olanda, prevede che “I dividendi pagati da una società residente di uno degli Stati ad un residente dell’altro Stato sono imponibili in detto altro Stato”. Applicando la normativa convenzionale al caso trattato avremo che: “i dividendi pagati da una società residente in Italia ad un residente in Olanda sono imponibili in Olanda”.

La normativa convenzionale poi nel secondo paragrafo dell’articolo 10 prevede la possibilità di eccezioni, fissando delle soglie di imponibilità.

Adempimenti previsti per l’applicazione dell’esenzione della tassazione in Italia di dividendi distribuiti a società estere residenti in UE

La normativa convenzionale ben si adatta alla normativa europea, che con la Direttiva denominata “Madre-figlia” ha previsto un regime di esenzione di tassazione da parte dello Stato della fonte (nel nostro caso l’Italia). La direttiva in questione è stata ripresa nell’articolo 27-bis del DPR 600/1973 intitolato “Rimborso della ritenuta su dividendi distribuiti a soggetti non residenti”.

In particolare è previsto che qualora le societa’ che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della societa’ che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter dell’articolo 27, se:

a) rivestono una delle forme previste nell’allegato della direttiva n, 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990;

b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell’Unione europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell’Unione europea;

c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva;

d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno.

Certificazione necessaria

Ai fini dell’applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorita’ fiscali dello Stato estero, che attesti che la societa’ non residente in Italia possieda i requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, nonche’ una dichiarazione della societa’ che attesti la sussistenza del requisito indicato alla lettera d) del medesimo comma 1.

Alternativamente la società estera beneficiaria dell’esenzione, in luogo di vedersi applicata la ritenuta per poi dover richiedere il rimborso, può attraverso una comunicazione richiedere, al soggetto erogatore obbligato ad applicare la ritenuta di imposta, che la stessa non sia applicata.

Nella comunicazione il percettore estero dovrà produrre la medesima documentazione prevista per la richiesta del rimborso, e dovrà essere consegnata al soggetto erogante, il quale dovrà conservarla fino a quando non siano decorsi i termini per l’accertamento relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e comunque fino a quando non siano definiti gli accertamenti stessi.

Raffaele Marino
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