Operazioni intracomunitarie: prove dell’uscita della merce dallo Stato italiano, novità in vigore dal 1 gennaio 2020

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Operazioni intracomunitarie: prove dell’uscita della merce dallo Stato italiano, novità in vigore dal 1 gennaio 2020

Finalità del Regolamento europeo 1912/2018 in materia di operazioni intracomunitarie

La prova della fuoriuscita delle merci dallo Stato italiano nelle operazioni intracomunitarie, rappresenta un presupposto fondamentale per la corretta applicazione del reverse charge.

Come noto alle cessioni di beni intracomunitarie tra soggetti dotati di partita iva si applica l’istituto del reverse charge, ovvero non sarà addebitata l’iva in fattura. Affinché sia correttamente applicato l’istituto del reverse charge occorre che si verifichino i seguenti presupposti:

  1. i soggetti coinvolti nell’operazione siano operatori economici stabiliti in due Stati membri differenti3;
  2. vi sia il trasferimento della proprietà dei beni;
  3. vi sia il trasporto o spedizione dei beni da uno stato membro all’altro.

Il regolamento è intervenuto sul terzo presupposto, in quanto la precedente Direttiva nulla stabiliva a proposito, rilasciando ai diversi Stati Membri la funzione di disciplinare le prove necessarie. Il legislatore italiano non ha fornito un elenco delle prove necessarie, e a tale lacuna ha posto rimedio l’Agenzia delle Entrate con documenti di prassi. Per leggere a proposito della prassi italiana si rimanda all’articolo dedicato.

Elementi di prova  per le operazioni intracomunitarie indicati dal Regolamento in caso di trasporto per conto del venditore

In base al regolamento europeo, gli strumenti di prova forniti riguardano esclusivamente qualora il trasporto venga affidato a terzi, in quanto è necessario che almeno due dei documenti elencati nel Regolamento siano rilasciati da soggetti diversi tra loro e terzi rispetto le parti coinvolte nella cessione intracomunitaria (cedente e cessionario).

Trasporto effettuato dal venditore: il venditore dovrà esibire una dichiarazione in cui attesta che i beni sono stati spediti o trasportati per suo conto in un altro Stato, ed in aggiunta a tale dichiarazione almeno due dei seguenti documenti:

    • DDT o CMR firmato7;
    • polizza di carico;
    • fattura di trasporto aereo;
    • fattura dello spedizioniere

In alternativa (ma sempre in aggiunta alla propria dichiarazione), è possibile esibire i seguenti documenti:

  1. Almeno 1 dei seguenti documenti:

– DDT o CMR firmato;

– polizza di carico;

– fattura di trasporto aereo;

– fattura dello spedizioniere.

  1. Almeno 1 dei seguenti documenti:

– polizza assicurativa del trasporto o documenti bancari attestanti il pagamento del trasporto;

– documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità attestanti l’arrivo dei beni;

– ricevuta rilasciata da un depositario.

Elementi di prova nelle operazioni intracomunitarie nel caso in cui il trasporto avvenga per conto dell’acquirente

Caso in cui il trasporto sia effettuato per conto dell’acquirente occorre che il venditore sia in grado di esibire una certificazione dell’acquirente che attesti che i beni sono stati spediti o trasportati per suo conto, riportante i dati identificativi, la data e luogo di arrivo dei beni, descrizione dei beni, identificazione della persona che accetta la merce all’arrivo. La certificazione deve essere consegnata al venditore entro il 10 del mese successivo alla cessione.

Inoltre, il venditore deve esibire ulteriore documentazione rilasciata da soggetti diversi tra loro e, altresì, indipendenti dal venditore stesso o dall’acquirente. Pertanto, in aggiunta alla certificazione dell’acquirente, il venditore deve esibire almeno 2 dei seguenti documenti:

  • DDT o CMR firmato;
  • polizza di carico;
  • fattura di trasporto aereo;
  • fattura dello spedizioniere.

In alternativa (ma sempre in aggiunta alla certificazione dell’acquirente), è possibile esibire i seguenti documenti:

  1. Almeno 1 dei seguenti documenti:
  • DDT o CMR firmato;
  • polizza di carico;
  • fattura di trasporto aereo;
  • fattura dello spedizioniere.
  1. Almeno 1 dei seguenti documenti:
  • polizza assicurativa del trasporto o documenti bancari attestanti il pagamento del trasporto;
  • documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità attestanti l’arrivo dei beni;
  • ricevuta rilasciata da un depositari
Raffaele Marino
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