Credito di imposta per investimenti in beni strumentali

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Credito di imposta per investimenti in beni strumentali

Credito di imposta per investimenti in beni strumentali 2020

La legge di Bilancio per il 2020 ha introdotto delle novità per quanto riguarda la agevolazioni in materia di investimenti in beni (nuovi) strumentali. Infatti a partire dal 2020 non saranno più in vigore, per i nuovi acquisti,  le agevolazioni rappresentate in passato dal super e iper ammortamento.

Credito di imposta al 40% per investimenti in beni strumentali nuovi

Il credito di imposta al 40% è concesso per investimenti in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”. Affinché i beni siano agevolabili devono avere il requisito dell’interconnessione, sia nel periodo di acquisto, che nei periodi di imposta successivi. Affinché sia soddisfatto il requisito dell’interconnessione, il bene deve avere sue specifiche caratteristiche:

  • Scambi informazioni con sistemi interni, quali ad esempio il sistema gestionale, il sistema di pianificazione, sistema di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio anche in remoto, e controllo di altre macchine dello stabilimento ecc…, e/o sia collegato a sistemi esterni, quali ad esempio sistemi di comunicazione con clienti, fornitori, partner supply chain, collegamento con sistemi di progettazione esterni ecc…
  • Il secondo requisito,invece prevede che i beni che scambiano informazioni devono essere identificati univocamente mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionali, quali ad esempio l’indirizzo IP.

In oltre per i beni appartenenti all’allegato A  della Legge dell’11 dicembre 2016 ( si tratta dei beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti) , è previsto un terzo requisito, cioè l’interconnessione con sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o programmi.

Credito di imposta al 15% per investimenti in beni strumentali nuovi

Si tratta di investimenti in beni indicati nell’allegato B della Legge 232/2016. il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari
a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei  beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Credito di imposta al 6% per investimenti in beni strumentali nuovi

Per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati ai punti precedenti (ovvero negli allegati A e B della Legge 232/2016), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo ammortizzabile in base alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli  investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Modalità di utilizzo del 

Il credito d’imposta spettante  è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti che danno diritto al credito di imposta al 40%, , a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni. Nel caso in cui l’interconnessione dei beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante. 

Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative introdotte, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile. Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per il calcolo della deducibilità degli interessi passivi. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto

Cessione dei beni oggetto di agevolazione

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

Raffaele Marino
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