Adempimenti per e-commerce: cosa c’è da sapere

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Adempimenti per e-commerce: cosa c’è da sapere

 

Adempimenti per e-commerce

Una delle tematiche spesso affrontate nelle sessioni di consulenza e-commerce è quella relativa agli adempimenti informativi. Infatti chi si trova ad avviare un e-commerce, deve avere ben chiari gli obblighi informativi per evitare sanzioni. Come vedremo in questo articolo alcuni obblighi informativi sono riconducibili anche ai siti vetrina.

Adempimenti per e-commerce: Differenza tra sito vetrina e sito e-commerce

Prima di addentrarci nell’esame dei diversi adempimenti legati ai siti e-commerce, occorre soffermarsi brevemente sulle differenze tra sito vetrina e sito e-commerce. Il sito vetrina, permette agli utenti che navigano su internet di reperire informazioni sull’impresa o professionista, di entrare in contatto con essi, di condividere sui social articoli e risorse messe a disposizione dalla stessa impresa, ma a differenza di un sito e-commerce, non permettono di perfezionare l’acquisto. Benché il sito vetrina abbia un”indubbia valenza, tanto da potersi ritenere necessario, sicuramente manca di una funzione importante per un’impresa, cioè quella del perfezionamento della vendita. Da qui si comprende l’importanza di un sito e-commerce, per poter ampliare la strategia di vendita nel mercato online in continua espansione, anche grazie alla maggiore connettività degli utenti/consumatori.

Adempimenti fiscali e civilistici per siti e-commerce

La prima tipologia di adempimenti che esaminiamo per i siti di e-commerce è l’informativa richiesta dalla normativa fiscale, e dalla normativa civilistica. Per quanto riguarda la normativa fiscale, l’articolo 35 del DPR 633/1972 (Decreto IVA) richiede che sia indicata la partita IVA nella home page del sito internet. In realtà non è necessario che la partita IVA sia indicata esclusivamente nella home page, potendola ben inserire in una sezione del sito che sia immediatamente visibile, quale può essere ad esempio un footer. Inoltre nel momento in cui si effettuano vendite online, sia tramite proprio sito, sia utilizzando market place, sarà necessario comunicare questa attività all’agenzia delle entrate.

Per quanto riguarda la normativa civilistica, gli adempimenti si distinguono  a seconda della forma giuridica dell’impresa. In particolare per le società di capitali dovranno essere fornite informazioni circa il capitale sociale emergente dall’ultimo bilancio approvato, quindi al netto di eventuali perdite, e dovrà essere indicato anche l’ammontare del capitale sociale versato.

Adempimenti richiesti dalla normativa privacy

Altro adempimento fondamentale, tanto per i siti e-commerce, quanto per i siti vetrina, è l’informativa privacy. A tal proposito è opportuno scindere l’informativa privacy dai sistemi di privacy management. La privacy management fa riferimento a tutti quei sistemi, processi, tecnologie e risorse impiegate all’interno dell’azienda, per garantire la corretta trattazione dei dati. L’informativa privacy invece riguarda appunto le informazioni date agli utenti circa la raccolta, trattazione, conservazione, ed in generale l’utilizzo fatto dei dati, in questo caso raccolti tramite il sito internet. Molto importante è la raccolta e trattazione dei dati per finalità di marketing che deve essere sempre approvata dagli utenti (titolari dei dati). L’informativa privacy varia a seconda delle funzioni e dei dati raccolti dai siti internet, non essendo possibile redigere un’informativa che sia standardizzata.

Adempimenti richiesti dalla normativa europea in tema di risoluzione extragiudiziale di controversie

L’Unione Europea, ha introdotto di recente un’obbligo informativo riguardante la risoluzione extragiudiziale delle controversie. Innanzitutto dobbiamo chiarire che i sistemi di risoluzione extragiudiziale, sono finalizzati a favorire la composizione delle controversie che possono sorgere fra le parti contrattuali, in maniera più celere ed economica, ponendosi quale alternativa (non obbligatoria) alla giustizia ordinaria. La risoluzione è affidata a degli organismi autorizzati allo svolgimento di questa attività, quali ad esempio associazioni di categoria.

Nel caso in cui un impresa aderisca a tali sistemi, dovrà darne informativa nel proprio sito internet, inserendo un link all’organismo al quale è demandata la funzione extragiudiziale. Nel caso in cui un’impresa non si avvalga di tali sistemi, dovrà comunque inserire un link al portale ODR dell’Unione Europea. Inoltre la normativa europea, stabilisce che i siti e-commerce devono riportare al proprio interno un indirizzo e-mail completo dell’impresa, non essendo sufficiente inserire un semplice form di contatto.

Infine va rilevato come, il sistema ODR pensato dall’Unione Europea ha la funzione di risoluzione delle controversie sia per i consumatori, che per i venditori. Infatti potranno proporre reclamo anche gli imprenditori che hanno avuto problemi commerciali con i propri clienti.

Informativa sui finanziamenti pubblici

Si tratta di un adempimento introdotto di recente, e riguarda sia i siti s-commerce, che i siti vetrina. Le imprese che hanno ricevuto finanziamenti pubblici, devono darne informativa nel proprio sito internet. Si tratta di un adempimento informativo, la cui inosservanza può causare, a livello di sanzioni, effetti pesanti. Infatti, qualora sia riscontrata l’omissione di tale informazione, sarà applicata una prima sanzione pecuniaria di 2.000€ con sanzione accessoria l’obbligo di pubblicazione sul sito internet dell’informativa riguardante i finanziamenti pubblici. Nel caso in cui, trascorsi 90 giorni dalla constatazione dell’infrazione, non sia stata versata le sanzione, si applica quale sanzione la revoca totale dei finanziamenti.

Adempimenti per e-commerce: normativa per la tutela del consumatore 

Si tratta di un adempimento importantissimo per le imprese che vendono a consumatori finali. La normativa di tutela del consumatore, è nata per difendere i consumatori nei contratti stipulati al di fuori dei locali commerciali, ed è estesa ai contratti stipulati a distanza, come quelli online.

Il legislatore Europeo, ha quindi voluto tutela i consumatori dinanzi a possibili abusi da parte dei venditori. Infatti i venditori possono sfruttare asimmetrie informative, e politiche commerciali scorrette, per poter vendere i propri prodotti. Anche questo adempimento deve essere valutato in base alle circostanze specifiche. Di particolare importanza però risultano le politiche commerciali scorrette, ovvero quei comportamenti ingannevoli, che possono essere posti in essere dai venditori, per “spingere” le vendite online, sfruttando il fatto che il consumatore non abbia la possibilità di negoziare personalmente, ma deve affidarsi alle informazioni disponibili sul sito internet del venditore, le quali possono essere volutamente carenti, o errate.

L’attenzione alle politiche commerciali scorrette è rilevante sopratutto quando si devono implementare delle strategie di marketing, al fine di verificare se tali strategie sono lecite o meno.

Studio di Consulenza Marino Dottore Commercialista specializzato in consulenza e-commerce 

Lo Studio di Consulenza Marino Dottore Commercialista è specializzato in consulenza e-commerce. Lo studio affianca gli imprenditori nelle diverse fasi di sviluppo del progetto e-commerce, dalla stesura del business plan, alla scelta della forma giuridica e del regime fiscale, fino alla ricerca di finanziamenti destinati.

Se sei interessato a farti affiancare dallo Studio di Consulenza Marino per il tuo progetto e-commerce puoi inviare un’email a marino@consulenzamarino.it

Raffaele Marino
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