Esterovestizione giurisprudenza

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Esterovestizione giurisprudenza

Esterovestizione: giurisprudenza

In questo articolo dedicato alla fiscalità internazionale, trattiamo un argomento molto importante: l’esterovestizione. Lo facciamo ripercorrendo le recenti massime della giustizia tributaria in materia di esterovestizione.

Esterovestizione a fini elusivi quando i proventi societari derivano esclusivamente da attività situate in Italia

SENTENZA DEL 23/03/2018 N. 1265/21 – COMM. TRIB. REG. PER LA LOMBARDIA

La società avente sede in uno Stato estero membro dell’Unione europea ed ivi costituita da cittadini italiani è da considerarsi esterovestita quando il suo conto economico risulta formato soltanto dai proventi derivanti da attività situate in Italia.

La CTR milanese, in linea col giudicato della CTP, ha quindi rigettato l’appello dei contribuenti spiegando come, sussistendo una esterovestizione societaria, un aumento di capitale mediante conferimento in proprietà di beni immobili situati nel territorio dello Stato sia soggetto a registrazione con imposta da applicarsi in misura proporzionale, e non fissa.

Nel caso di specie due soggetti residenti in Italia avevano conferito ad una società di diritto lussemburghese la proprietà di loro porzioni immobiliari e, in sede di registrazione, si erano avvalsi delle agevolazioni di cui alla Nota IV, art. 4 della Tabella Parte I D.P.R. 131/1986. L’Ufficio, dall’analisi dei bilanci, aveva, infatti, dedotto la fittizia localizzazione della società in Lussemburgo dopo aver rilevato che i conferimenti avevano incrementato esclusivamente gli asset patrimoniali della società, tant’è che il conto economico era formato solamente dai proventi derivanti dai canoni di locazione e dai costi di gestione.

Validità della notifica in caso di “esterovestizione”

SENTENZA DEL 20/11/2019 N. 6474/17 – COMM. TRIB. REG. PER IL LAZIO

È legittima la notifica degli atti presso la sede amministrativa effettiva in Italia di società “esterovestita”. E’ questa la conclusione a cui sono giunti i giudici della CTR laziale ritenendo non sufficienti le ragioni addotte dalla contribuente in sede di appello. Quest’ultima, infatti, aveva presentato un estratto del “Registre de Commerce des Sociètès – Luxembourg” al fine di dimostrare la propria sede effettiva in quello Stato. In realtà, dalla verifica dei fatti da parte dell’ufficio risulta l’esterovestizione della società per cui la notifica in Italia è pienamente valida a prescindere dall’eccepita residenza formale della stessa.

L’individuazione della sede amministrativa della società si fonda su un criterio di effettività gestionale della stessa

SENTENZA DEL 23/10/2017 N. 108/1 – COMM. TRIB. DI SECONDO GRADO DI TRENTO

La sede dell’attività economica di una società è il luogo ove vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale di tale società ed ove sono svolte le funzioni di amministrazione centrale di quest’ultima. Secondo questo significativo principio individuato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (Sez IV sent. 28-6-2997 n. 73/06) la definizione di sede amministrativa si fonda su un criterio di effettività gestionale dell’impresa in base al quale i giudici trentini hanno ritenuto di rigettare l’appello della società contribuente che, al contrario, rivendicava la propria residenza all’estero. Nel caso specifico tutti gli elementi probatori raccolti hanno confermato la tesi dell’Ufficio in base alla quale la costituzione della società in uno stato diverso dall’Italia, caratterizzato tra l’altro da un regime di tassazione molto favorevole, altro non era che un tentativo di esterovestizione della stessa.

Abuso del diritto di stabilimento

SENTENZA DEL 20/09/2016 N. 296/1 – COMM. TRIB. REG. FRIULI VENEZIA-GIULIA

Il giudice d’appello friulano ha respinto l’appello proposto da una società avente sede legale in Lussemburgo, dichiarando l’abuso del diritto di stabilimento finalizzato ad utilizzare il più favorevole regime fiscale lussemburghese.

A sostegno della propria tesi i giudici citano quanto affermato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 2869/2013  secondo la quale: “Ai fini della configurazione di un abuso del diritto di stabilimento, nell’ipotesi di esterovestizione ossia di fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all’estero, non è necessario accertare la sussistenza di ragioni economiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale, ma occorre verificare se il trasferimento in realtà vi è stato o no, cioè se l’operazione sia meramente artificiosa consistendo nella creazione di una forma giuridica che non produce una corrispondente e genuina realtà economica”.

Nel caso di specie i giudici avevano infatti accertato che il capitale sociale era minimo ed esclusivamente italiane le risorse finanziarie impiegate e che due professionisti italiani si erano effettivamente comportati come “amministratori di fatto” e finanziatori della società.

Esterovestizione: spetta al contribuente di provare l’effettiva sede della società che presenta molteplici elementi di collegamento sul territorio dello Stato

SENTENZA DEL 15/06/2015 N. 1101/1 – COMM. TRIB. REG. PER LA TOSCANA

Al fine di contrastare la costituzione di società “esterovestite” al solo scopo di ottenere un livello di tassazione più vantaggioso rispetto a quello previsto dal sistema tributario nazionale, il legislatore è intervenuto sulla materia introducendo norme che prevedono l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente sollevando l’Amministrazione finanziaria dalla necessità di provare l’effettiva sede di società ed enti che hanno svariati e significativi elementi di collegamento col territorio nazionale.

Ciò è stato rilevato dai giudici di Firenze, secondo i quali spetta dunque al contribuente l’onere di dimostrare che esistono elementi di fatto o atti in grado di dimostrare il reale radicamento della direzione effettiva della società nello stato estero.

Raffaele Marino
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