Dichiarazione in Italia expats: quando non occorre presentarla

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Dichiarazione in Italia expats: quando non occorre presentarla

Dichiarazione in Italia expats

Questo articolo è dedicato alla rubrica expat

In questo articolo affrontiamo una tematica molto importante: ovvero quando gli expats non sono tenuti a presentare la dichiarazione in Italia, anche dopo aver trasferito la propria residenza fiscale all’estero.

Si tratta di un tema molto importante, in quanto chi si trasferisce in uno Stato estero, si trova spesso dinanzi a questo dubbio: devo o non devo presentare la dichiarazione in Italia?.

Affrontiamo di seguito le casistiche  principali, nelle quali non è necessario presentare la dichiarazione in Italia. .

Premessa: il presente articolo si riferisce a tutti quei casi nei quali sono state osservate le norme prescritte ai fini della perdita della residenza fiscale in Italia.

Dichiarazione in Italia expats: quando non è dovuta

Di seguito si elencano le principali casistiche di redditi conseguiti in italia da un residente all’estero, che non comportano l’obbligo di dichiarazione dei redditi in Italia:

  • Redditi da pensione o lavoro dipendente qualora: a) Redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio; e b) non sono dovute le addizionali regionale e comunale
  • Redditi esenti. Esempi: rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva ecc…).
  • Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca). Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico.
  • Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili.
  • Redditi da terreni e fabbricati, qualora il reddito annuo sia inferiore a 500,00€.
  • Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro, qualora l’importo annuo sia inferiore a 4.800,00€.
  • Redditi per capitale: si tratta per redditi erogati in favore di non residenti per i quali, ai sensi della normativa italiana o convenzionale, è prevista l’esenzione o l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta.
  • Compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, brevetti industriali o marchi di impresa nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico sottoposti in italia a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai sensi della normativa nazionale o delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

ATTENZIONE:

Alcune fattispecie reddituali, potrebbero essere in contrasto con il sostanziale trasferimento della residenza fiscale all’estero. Si pensi ad esempio a delle collaborazioni che prevedono prestazioni in Italia. E’ quindi opportuno valutare attentamente non solo “la dichiarabilità” di tali redditi, ma anche lo loro compatibilità con lo status di residente estero.

Come devono presentare la dichiarazione in Italia gli expats all’estero:

La dichiarazione dei redditi per gli expats residenti all’estero può essere presentata in diverse modalità che si riassumono di seguito:

  • Rivolgendosi ad un intermediario il quale potrà impegnarsi all’invio telematico.
  • Invio della dichiarazione a mezzo raccomandata o mezzo equivalente secondo le procedure indicate nelle “istruzioni generali per la dichiarazione”. la busta deve essere indirizzata all’agenzia delle entrate – centro operativo di venezia, via giorgio de marchi n. 16, 30175 marghera (ve), italia.
  • Trasmissione telematica entro il 30 novembre 2020 della dichiarazione tramite il canale fisconline. In questo caso bisognerà prima richiedere le credenziali fisconline, considerando anche la tempistica necessaria per ottenere tali credenziali, evitando quindi di ridursi all’ultimo momento.

ATTENZIONE:

I dichiarativi possono essere presentati entro il 30 novembre di ogni anno. Tuttavia le imposte devono essere pagate a partire da giugno (salvo proroghe di volta in volta concesse). Pertanto occorre predisporre la dichiarazione dei redditi prima di giugno, in maniera da liquidare le imposta in tempo utile per il loro pagamento. Successivamente poi potrà essere inviata la dichiarazione.

Pagamento delle imposte per residenti all’estero

Come molti sanno, i residenti in Italia pagano le imposte attraverso il modello F24. L’utilizzo del modello F24 è possibile anche per i residenti all’estero, purché abbiano un conto bancario con una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui non si disponga di un conto bancario o postale italiano allora si potrà procedere:

 

 

Raffaele Marino
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