Credito per imposte pagate all’estero

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Credito per imposte pagate all’estero

Cos’è il credito per imposte pagate all’estero e come si calcola?

In questo articolo di fiscalità internazionale trattiamo il tema del credito per imposte pagate all’estero. E’ un tema di particolare rilevanza per gli Expats, qualora non abbiano trasferito dal loro residenza fiscale nello Stato estero.

La determinazione del credito per le imposte pagate all’estero è fondamentale quando un soggetto con residenza fiscale in un Paese, ad esempio Italia, consegue dei redditi in un altro Paese, i quali subiscono una tassazione alla fonte.

Normativa applicabile in tema di redditi internazionali

Prima di addentrarci nelle modalità di calcolo del credito per le imposta pagate all’estero secondo la normativa Italiana, occorre ricordare che nelle fattispecie di redditi internazionali occorre uno studio ed un’analisi approfondita delle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate fra lo Stato nel quale si ha la residenza fiscale, e lo Stato ove il reddito è stato conseguito e presumibilmente ha subito una tassazione alla fonte. 

Credito per le imposta pagate all’estero: normativa italiana

La norma di riferimento nell’ordinamento tributario italiano è l’articolo 165 del TUIR, il quale disciplina le modalità di calcolo e di utilizzo del credito di imposta per i redditi prodotti all’estero. La finalità di tale disciplina è di evitare che i redditi che siano sottoposti a tassazione estera siano nuovamente tassati in Italia, dando luogo ad un fenomeno di doppia imposizione giuridica, cioè quando lo stesso reddito è tassato due volte in capo allo stesso soggetto. I metodi utilizzati dagli Stati per eliminare i fenomeni di doppia imposizione sono differenti. I più utilizzati sono il metodo dell’esenzione, il quale prevede appunto l’esenzione da tassazione per quei redditi che hanno già scontato imposte all’estero, ed il metodo del credito di imposta, che è il metodo attuato in Italia.

La particolarità del metodo del credito di imposta è che rende effettiva la tassazione più elevata. In buona sostanza se un reddito estero sconta un livello di tassazione più basso nello Stato della fonte rispetto al livello della tassazione in Italia, il contribuente dovrà versare la differenza all’erario Italiano. Diversamente nel caso in cui la tassazione nello Stato estero sia maggiore rispetto a quella Italiana, nulla sarà dovuto dal contribuente fiscalmente residente in Italia al fisco italiano, allo stesso tempo però il contribuente non vanterà alcun credito nei confronti dell’Erario Italiano per le imposte in eccesso assolte all’estero.

Di seguito si riassumono i punti essenziali della disciplina dettata dall’articolo 165 del TUIR in tema di credito di imposta, per imposte estere.

Utilizzo del credito per le imposte pagate all’estero

Il credito di imposta è utilizzabile solo qualora le imposte su un determinato reddito ottenuto all’estero siano dovute nello Stato estero, La debenza del tributo all’estero andrà verificata sulla base della convenzione contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con lo Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito.

Da ciò deriva che qualora un contribuente con residenza fiscale in Italia, abbia conseguito all’estero dei redditi che, in base alla convenzione contro le doppie imposizioni stipulato tra l’Italia e lo Stato della fonte, debbano essere tassati solo ed esclusivamente nello stato di residenza del contribuente , quindi in Italia,  non avrà diritto all’utilizzo del credito di imposta per eventuali prelievi subiti sul reddito all’estero. In questi casi infatti, dovrà presentare un istanza di rimborso all’autorità fiscale estera per ottenere la restituzione delle somme prelevate, indicando nell’istanza l’applicazione della convenzione internazionale.

Modalità di calcolo della detrazione spettante per le imposte pagate all’estero

Il credito di imposta è limitato all’imposta che sarebbe stata pagata in Italia sul reddito conseguito all’estero. Facendo un esempio estremamente esemplificativo, si consideri un soggetto fiscalmente residente in Italia, che consegue un reddito estero di 10.000€,  e che tale reddito in base ad una convezione contro le doppie imposizioni debba essere tassato nello Stato della fonte (quindi nello Stato estero), e la tassazione applicata nello Stato estero sia del 30%, quindi il contribuente sul quel reddito pagherà nello Stato estero della fonte un’imposta di 3.000€, mentre in Italia sullo stesso reddito il contribuente avrebbe scontato una tassazione del 25%, quindi di 2.500€. In questo caso il credito di imposta sarà di 2500€ e non di 3.000€.

L’eccedenza dell’imposta pagata all’estero, così come calcolata al punto precedente, (quindi nell’esempio pari a 500€) potrà essere riportata negli esercizi successivi, e potrà essere utilizzata in compensazione solo per i redditi esteri dello stesso tipo. Tale credito quindi non potrà abbattere l’imposta dovuta ad esempio sui redditi di fonte italiana.

La definitività delle imposte pagate all’estero ai fini dell’utilizzo del credito

Affinché si possa utilizzare il credito per imposte pagate all’estero occorre che queste siano diventate definitive. Ciò significa che ad esempio non potrà essere utilizzato un credito per i versamenti in acconto delle imposte estere, o ancora non potrà essere utilizzato un credito per imposta che possono essere soggette a riduzioni o a rimborsi. Qualora dovesse verificarsi che le imposte pagate all’estero non siano ancora divenute definitive al momento della liquidazione dell’imposta italiana, il credito potrà essere utilizzato nei periodi di imposta successivi, quando si sarà realizzata la condizione di definitività.

Conclusioni

Il credito di imposta per redditi prodotti all’estero ha la funzione di evitare o ridurre fenomeni di doppia imposizione per quei redditi che in base alle convezioni contro le doppie imposizioni devono essere tassati nel Paese della fonte. La tassazione alla fonte di un reddito conseguito all’estero non esonera dalla dichiarazione di tale reddito in Italia per i soggetti fiscalmente residenti nel nostro Paese; il contribuente dovrà quindi inserirlo in dichiarazione, calcolare le imposte  su tale reddito dovute in base alla normativa italiana, e successivamente dovrà procedere con il calcolo del credito dovuto in base alla tassazione subita nel Paese estero.

Prima di seguire questi passaggi però è fondamentale verificare dove il reddito prodotto all’estero debba essere tassato, analizzando la convezione contro le doppie imposizioni,  la tipologia di reddito prodotto. Inoltre bisognerà valutare quando effettivamente il credito sia utilizzabile, e ciò in base al requisito della definitività dell’imposta dovuta dello Stato estero. Inoltre bisognerà predisporre la documentazione necessaria per poter provare che effettivamente il reddito estero dichiarato in Italia sia sottoposto a tassazione nel Paese estero.

Raffaele Marino
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