Fiscalità dei voucher

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Fiscalità dei voucher

Fiscalità dei voucher

Fiscalità dei voucher

In questo articolo trattiamo una tematica rilevante sia per le imprese che operano in e-commerce, che per le imprese offline. In particolare parliamo della fiscalità dei  voucher, o altrimenti detti buoni corrispettivo.

Per le imprese in e-commerce la conoscenza della disciplina dei buoni corrispettivo è fondamentale nelle politiche di reso merci.

Infatti la disciplina IVA dei voucher è sempre stata incerta, per via di carenze normative. Tali carenze sono state colmate di recente, con le modifiche apportate al DPR IVA. La disciplina nuova dei voucher è in vigore dal primo gennaio del 2019

Definizione di voucher nell’ambito IVA

Prima di addentrarci nella trattazione IVA dei voucher, dobbiamo conoscere la definizione di voucher (o buono), data dalla normativa.

La definizione di voucher è data dall’articolo 6 bis del DPR 633/1972, ovvero:

per buono-corrispettivo si intende uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identita’ dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.

Voucher monouso e voucher multiuso

Siamo in presenza di un voucher monouso, quando il buono attribuisce il diritto a ricevere beni o servizi, di cui si conosce la natura e il luogo di fornitura già all’atto dell’emissione del buono. In questo caso quindi, tutte le informazioni necessarie alla corretta applicazione della normativa IVA sono conoscibili al momento dell’emissione del buono.

Siamo in presenza di un voucher multiuso, quando il buono attribuisce il diritto a ricevere beni o servizi, di cui all’atto dell’emissione del buono non sono conoscibili  la natura del bene o servizio che sarà ceduto tramite il buono.

Queste differenze tra voucher monouso e voucher multiuso incidono sull’applicazione della disciplina IVA, e quindi sul momento di fatturazione.

Fiscalità del voucher monouso

Con l’emissione del voucher monouso, come detto, si conoscono sin dall’atto di emissione la tipologia di beni/servizi che saranno riscattati, ed il luogo nel quale il buono sarà utilizzato (ad esempio una catena di negozi a livello nazionale, o anche uno shop online). La cessione del voucher emesso quindi configura un’operazione imponibile ai fini IVA. Tale operazione dovrà essere fatturata, e dovrà essere applicata l’IVA in riferimento ai beni/servizi che saranno acquistati con il voucher.

Il soggetto emittente il voucher sarà il primo cedente. Il fatto che il voucher è stato tassato alla sua emissione, comporta che i successivi passaggi saranno irrilevanti ai fini IVA .

Bisogna distinguere però due circostanze

  1. il caso in cui il soggetto emittente il voucher sia anche il soggetto che consegna il bene o il servizio al titolare del buono. Il momento della consegna dei beni, o della prestazione dei servizi, sarà irrilevante ai fini IVA. Ciò perché la prestazione è stata tassata all’origine (al momento dell’emissione del voucher).L’esempio  può essere quello di una catena di negozi, che emette il buono da utilizzare presso il propri punti vendita. Il momento rilevante ai fini IVA è la prima cessione del buono al cliente, e non il momento nel quale questo lo utilizza per ritirare i beni.
  2. Diverso è il caso in cui il soggetto che eroga il servizio, o consegna il bene, al quale ha diritto il titolare del voucher, sia diverso dall’emittente del voucher. L’operazione che intercorre tra chi consegna il bene (ad esempio il negozio), ed il titolare del voucher (il cliente), è irrilevante ai fini IVA. Invece rileva ai fini IVA l’operazione intercorrente tra chi consegna i beni (il negozio) ed il soggetto che ha emesso il voucher.

Fiscalità dei voucher multiuso

Per quanto riguarda il voucher multiuso, come anticipato, la sua caratteristica è che al momento dell’emissione non sono noti la natura dei beni e servizi che potranno essere riscattati. Ciò significa che non è nota l’aliquota IVA che dovrà essere applicata. La conseguenza è che tali voucher sono tassabili sono al momento del riscatto. Ed è proprio in questo momento che sorge l’obbligo di fatturazione, con applicazione della disciplina IVA dei beni e servizi riscattati. Differentemente dai voucher mono uso, quelli multiuso non saranno tassati quindi ne al momento dell’emissione, ne in successivi trasferimenti, fino al loro utilizzo “finale”.

La fattura sarà emessa dal soggetto che riscuote il buono (nell’esempio precedente, la catena di negozi, o ad esempio l’attività commerciale online). Qualora l’emittente abbia incassato un importo inferiore rispetto al valore facciale del buono, quale base imponibile rileva il valore del buono, e non l’importo pagato.

Raffaele Marino
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