Studenti e detrazioni per canone di affitto all’estero

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Studenti e detrazioni per canone di affitto all’estero

Studenti detrazioni per canone di affitto all’estero

In questo articolo parlerò di un beneficio fiscale, spesso non conosciuto dagli studenti. Si tratta delle detrazioni per canoni di affitto pagati da studenti all’estero. Ho inserito questo articolo nella rubrica dedicata agli expats, in quanto spesso il percorso che porta a trasferirsi all’estero, passa attraverso un’esperienza di studio in un altro Stato.

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Benché nel titolo si faccia riferimento agli studenti impegnati in università all’estero, la normativa si applica anche per gli studenti fuori sede in Italia.

Studenti e detrazione per canone di affitto

L’articolo 15 del tuir, al comma 1 lettera i-sexies) stabilisce che dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, dei canoni derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, dei canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati dagli studenti con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, per un importo non superiore a 2.633 euro.

Gli studenti devono essere iscritti ad un corso di laurea presso un’università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa. Il contratto di locazione deve avere ad oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi.

Limiti di detraibilità

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo dei canoni pagati in ciascun periodo di imposta pari a euro 2.633.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate  la detrazione non spetta per il deposito cauzionale, le spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione e per i costi di intermediazione.
Le spese sostenute per il contratto di ospitalità sono ammesse in detrazione, nei limiti indicati dalla norma, anche se il servizio include, senza prevedere per esse uno specifico corrispettivo, prestazioni come la pulizia della camera e i pasti. Queste ultime spese non risultano, invece, detraibili, al pari di altre eventuali spese diverse da quelle di ospitalità o dai canoni locazione, se autonomamente addebitate dall’istituto.

Nel caso in cui il contratto di locazione sia cointestato a più soggetti, il canone è attribuito pro quota a ciascun intestatario del contratto a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione. Quest’ultima, tuttavia, spetta solo ai conduttori che hanno i requisiti richiesti dalla norma ed è calcolata da ciascuno di essi nel limite massimo di spesa di euro 2.633.
Qualora i canoni siano pagati non dallo studente, ma da un familiare di cui lo studente risulti fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2, del TUIR, la detrazione compete al familiare entro i limiti sopra esposti.

Se i genitori hanno a carico due figli universitari titolari di due distinti contratti di locazione ciascun genitore può fruire della detrazione su di un importo massimo non superiore a euro 2.633

Applicazione delle detrazioni per canone di affitto per studenti all’estero

La disciplina per le detrazioni per canoni di affitto è stata estesa a partire dal 2012 anche per studi all’estero. In particolare per studi affrontati in altri stati UE, o Stati aderenti allo spazio economico europeo.

La detrazione del canone è subordinata alla sola stipula (o al rinnovo) di contratti di locazione e di ospitalità ovvero di atti di assegnazione in godimento senza altra indicazione. E’, tuttavia, necessario che l’istituto che ospita lo studente rientri tra quelli previsti dalla norma, ovvero tra gli “enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative”. Ai fini della detrazione, pertanto, è necessario che, ove non sia insito nella natura dell’ente che lo stesso non abbia finalità di lucro, sia rilasciata un’attestazione dalla quale risulti che l’ente ha le caratteristiche richieste dalla norma agevolativa.

Raffaele Marino
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