Start up innovative: nuovi incentivi fiscali per il 2019

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Start up innovative: nuovi incentivi fiscali per il 2019

Dal 2012 sono state introdotte nel sistema fiscale italiano delle agevolazioni finalizzate a favorire gli investimenti in imprese innovative. Infatti con il decreto 179 del 2012 intitolato “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, è stata impostata una strategia volta a creare un ambiente favorevole per la nascita e lo sviluppo di imprese innovative.

Occorre in primo luogo definire quali sono le imprese innovative. Tale definizione è data dall’articolo 25, secondo comma del decreto legge 179/2012, il quale stabilisce che:

Ai fi ni del presente decreto, l’impresa  «start-up innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
a) la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’Assemblea ordinaria dei soci sono detenute da persone fisiche;
b) è costituita e svolge attività d’impresa da non più di quarantotto mesi;
c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
f) ha, quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 30 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto di beni immobili. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero;

3) sia titolare o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica,
a una topografi a di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

L’aliquota di detrazione sull’investimento effettuato in start up innovative è stato incrementato per il periodo di imposta 2019 al 40%, mentre per il periodo di imposta 2018 era del 30%, così come era del 30% per l’anno 2017, mentre per i primi anni di introduzione dell’incentivo, ovvero per i periodi di imposta dal 2013 al 2016, l’aliquota di detrazione sull’investimento effettuato nel capitale delle start up innovative da parte di persone fisiche era del 19%. Il progressivo incremento sta a testimoniare la volontà dei governi di voler favorire da un lato il reperimento di risorse finanziarie da parte di imprese innovative nei loro primi anni di vita, cioè nel periodo in cui si manifesta maggiormente il fabbisogno finanziario, ed è inoltre caratterizzato da maggiore incertezza, e quindi minore capacità di accedere al mercato dei capitali o del credito, dall’altro favorire la partecipazione dei cittadini ad iniziative imprenditoriali innovative dando la possibilità di acquisire quote sociale, offrendo un incentivo di natura fiscale non di poco conto dato che si tratta del 40% dell’ammontare investito. La volontà di favorire i processi di finanziamento delle start up innovative (ed in generale delle piccole e medie imprese anche non innovative) è accentuata anche dalla disciplina del Crowdfunding, che permette, a determinate condizioni fissate dalla Legge e dal regolamento CONSOB, di poter raccogliere capitali attraverso portali online.

Ulteriori benefici poi sono previsti nel caso in cui ad investire nelle start up innovative non siano persone fisiche, bensì società di capitali. Infatti il comma 218 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2019 prevede che “Nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l’anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni”.

La disciplina degli incentivi fiscali per investimenti in start up innovative, congiuntamente alla possibilità di raccolta di capitali tramite portali on-line (crowdfunding) ha un impatto importantissimo sulle capacità delle imprese italiane di innovare. Infatti attraverso tali schemi le imprese italiane, generalmente di piccole e medie dimensioni, non dovranno necessariamente innovare “al proprio interno”, ma bensì potranno costituire delle entità ad hoc, con i requisiti delle start up innovative, utilizzare i portali di crowdfunding per raccogliere capitali, raccolta di capitali resa più attrattiva grazie agli incentivi fiscali, e in questo modo potranno condividere i rischi legati all’attività di innovazione. Successivamente, qualora l’innovazione sia commercializzabile, ovvero ottenga successo, le imprese potranno procedere con l’acquisizione integrale del capitale sociale della start up innovativa.

 

Raffaele Marino
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