Commercio elettronico: come gestirlo dal punto di vista fiscale? Quali particolari adempimenti sono previsti?

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Commercio elettronico: come gestirlo dal punto di vista fiscale? Quali particolari adempimenti sono previsti?

Commercio elettronico: principali adempimenti per poter gestire un e-commerce

Nell’epoca dell’economia digitale, gli operatore economici e non, ripongono sempre più attenzione verso il commercio online. Infatti attraverso portali di ecommerce le imprese hanno la possibilità di raggiungere un numero maggiore di potenziali clienti, oltreché rafforzare il proprio brand. Il vantaggio di ampliare il mercato di riferimento è accompagnato ai costi ridotti rispetto all’apertura di sedi fisiche in diverse città. Questi aspetti fanno dell’ecommerce uno strumento di particolare interesse non solo per le imprese di maggiori dimensioni, ma anche per quelle imprese che hanno una vocazione locale.Tuttavia è necessario non sottovalutare alcuni aspetti normativi che disciplinano la vendita in ecommerce, al fine di evitare possibili sanzioni.

Se vuoi saperne di più riguardo l’ecommerce, nel gruppo facebook Business e Fisco è disponibile una breve guida in PDF

L’attività di commercio elettronico si configura come attività di impresa, per tale motivo le norme applicabili dal punto di vista fiscale sono le medesime previste per le imprese “off-line”. In questo articolo si indicano tre adempimenti di primaria importanza ai quali gli imprenditori che svolgono attività on-line devono necessariamente prestare particolare attenzione, in quanto le violazioni qualora rilevate dall’autorità preposte al controllo hanno come conseguenza sanzioni pecuniarie di entità differente a seconda della gravità della violazione.

  • Il primo degli adempimenti individuati, è la comunicazione che deve essere fatta all’Agenzia delle Entrate nel caso in cui si svolga attività on-line. Qualora l’imprenditore sia in fase di avvio della propria attività dovrà presentare richiesta di partita IVA, utilizzando il modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate, in particolare si tratta del modello AA9/12 “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA” (nel caso di soggetti diversi da persone fisiche andrà presentato il modulo AA7/10). In particolare nel quadro B del predetto modello dovrà essere indicato l’indirizzo del sito web qualora si utilizzi la rete internet per effettuare transazioni per via elettronica nell’ambito della commercializzazione di beni e servizi, distribuzione di contenuti digitali, effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa, appalti pubblici ed ogni altra procedura di tipo commerciale. Inoltre bisognerà indicare se il sito web è di proprietà, o se per l’effettuazione delle operazioni poc’anzi indicate si utilizzi un sito web di terzi. Dovrà inoltre essere indicato il soggetto che fornisce l’accesso e spazio sulla rete internet (Hosting provider). Il modello e le relative informazioni deve essere presentato anche qualora l’impresa sia già operativa, ed abbia deciso di utilizzare il canale on-line per vendere i propri beni/servizi. A tal proposito va ricordato che la mancata presentazione del modello sottopongono l’imprenditore a sanzioni che vanno da 250 euro a 2.000 euro, diversamente qualora tali informazioni siano presentate con ritardi le sanzioni scendono da un importo minimo di 150 euro ad un massimo di 1000 euro. Dovrà essere inoltre presentata la Comunicazione Unica al registro delle imprese, quindi procedendo con l’iscrizione nel registro competente secondo la localizzazione geografica della sede dell’impresa, e bisognerà procedere con l’iscrizione presso l’INPS gestione commercianti.
  • Le vendite che avvengono tramite i canali on-line assumo particolare importanza per ciò che riguarda il codice del consumo, in quanto sono contratti stipulati al di fuori dei locali commerciali dell’imprenditore. Oltre ad essere applicate le norme “generali” del codice del consumo, si applicano le norme specifiche previste dal D.Lgs 70/2003, in tema di commercio elettronico. Rimandando alla norma, in questa sede preme ricordare le informazioni che necessariamente devono essere fornite sul sito internet nel momento in cui si effettua commercio on-line:
    • Nome, la denominazione e la ragione sociale dell’impresa;
    • il domicilio o la sede legale;
    • gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l’indirizzo di posta elettronica;
    • il numero di iscrizione al repertorio delle attivita’ economiche, REA, o al registro delle imprese;
    • gli elementi di individuazione, nonche’ gli estremi della competente autorita’ di vigilanza qualora un’attivita’ sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
    • per quanto riguarda le professioni regolamentate:
      1) l’ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;
      2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui e’ stato rilasciato;
      3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalita’ di consultazione dei medesimi;
    • il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un’attivita’ soggetta ad imposta;
    • l’indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della societa’ dell’informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
    • l’indicazione delle attivita’ consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un’attivita’ sia soggetta ad autorizzazione o l’oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d’uso.
  • Regolamento sulla privacy: in data 25 maggio 2018, è entrato in vigore il regolamento 679/2016, che va a modificare le norme in vigore sul trattamento dei dati personali. La nuova normativa sulla privacy, che sostituisce il D.lgs 196/2003, ha due obiettivi particolari, da un lato tutelare maggiormente i dati delle persone fisiche, dall’altro stabilire una normativa omogenea a livello europeo, in funzione della realizzazione e del corretto funzionamento del mercato unico. Di seguito saranno elencati gli aspetti principali connessi con la nuova normativa sulla privacy.
    • Fondamenti di liceità del trattamento dei dati: il consenso al trattamento dei dati deve essere esplicito, ciò significa che il consenso deve essere fornito per ogni singola attività di trattamento, non potendo essere fornito un trattamento generico. Inoltre sebbene non sia obbligatorio il consenso sarà fornito per iscritto o comunque in maniera tale che il titolare dei dati sarà in grado in qualsiasi momento di provare che il consenso sia stato fornito in maniera inequivocabile, ed in forma esplicita.
    • L’informativa: il regolamento pone particolare enfasi sull’informativa che deve essere fornita all’interessato da parte del titolare al momento della raccolta dei dati. L’informativa deve riguardare: i dati del responsabile del trattamento, la base giuridica del trattamento, se i dati sono trasferiti in Paesi terzi, ed in tal caso attraverso quali strumenti. Devono inoltre essere specificati nell’informativa fornita: il periodo di conservazione dei dati, i criteri utilizzati per stabilire tale periodo, e la possibilità di presentare reclamo all’autorità di controllo. Nel caso in cui i dati non siano acquisiti dal responsabile ma siano acquisiti da terzi, l’informativa deve essere fornita entro un mese dalla raccolta, oppure al momento della comunicazione dei dati da parte di terzi. Sono fissate ulteriori caratteristiche dell’informativa con l’obiettivo di aumentare la trasparenza nel trattamento dei dati, in particolare l’informativa dovrà essere fornita in maniera concisa, trasparente, intellegibile, e per l’interessato facilmente accessibile. L’informativa sarà data in linea di principio per iscritto, preferibilmente in formato elettronico, in particolare nel caso di commercio on-line.
    • Diritti degli interessati: il regolamento rafforza tali diritti, in particolare il diritto di ricevere le informazioni riguardanti la raccolta ed il trattamento dei dati da parte dei titolari, inoltre potranno essere richieste informazioni specifiche qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato. Qualora l’interessato richiede tali informazioni al titolare, queste dovranno essere fornite non oltre un mese di tempo dalla data di richieste, con possibilità di proroga nei casi di particolare complessità. Anche in questo caso la risposta fornita all’interessato deve essere chiara, concisa ed intellegibile, utilizzando un linguaggio semplice.
    • Ulteriore punto chiave della nuova normativa privacy è la così detta accountabiliy, ovvero la responsabilizzazione del titolare del trattamento. In sostanza consiste in un processo di autovalutazione che il titolare del trattamento dei dati deve attuare, al fine di verificare se le misure organizzative e tecnologiche adottate per la protezione dei dati siano adeguate al rischio di violazione degli stessi dati. Si tratta, quella di autovalutazione, non di un attività astratta, in quanto in sede di eventuali controlli il titolare del trattamento dei dati deve dimostrare di aver svolto attività specifiche e dimostrabili volte sia alla valutazione dei rischi di violazione, sia di valutazione dell’adeguatezza dei sistemi di protezione dati adottati.

La complessità della nuova disciplina, nell’ottica di una maggiore protezione dei dati delle persone fisiche, congiuntamente ad un inasprimento delle sanzioni e a maggiori controlli che saranno realizzati, porta all’esigenza di valutare seriamente la possibilità di rivolgersi a consulenti specializzati in materia, al fine di esternalizzare l’attività di protezione dei dati.

Raffaele Marino
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