Diritto alla Naspi quando ci si trasferisce all’estero

Studio di consulenza societaria e fiscale

Diritto alla Naspi quando ci si trasferisce all’estero

Spesso la decisione di trasferirsi all’estero è dettata da esigenze lavorative. Può accadere che dopo aver perso il lavoro, si decida di provare un’esperienza professionale all’estero. La domanda che sorge in questi casi è: se percepisco la Naspi, e mi trasferisco all’estero alla ricerca di lavoro, potrà continuare a percepire l’indennità, o dovrò rinunciare. Risponderò alla domanda in questo articolo, alla luce della recente circolare emanata dall’INPS nel novembre 2018, che nel fornire chiarimenti sulla fattispecie in oggetto richiama anche le sentenze della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione n. 16997 del 10 luglio 2017 e n. 21564 del 18 settembre 2017, modificando di fatto il proprio orientamento, ed accogliendo quello espresso dalla giurisprudenza.

Prima di entrare nel merito della questione, occorre, seppur brevemente, illustrare cosa la Naspi sia. Si tratta della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego  (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, introdotta con l’articolo 1 Il decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati,  in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

Possono richiedere la Naspi i dipendenti del settore privato, ivi compresi:

  • gli apprendisti;
  • i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
  • il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Non possono invece richiederla:

  • i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • gli operai agricoli, a tempo determinato e indeterminato;
  • i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
  • i lavoratori titolari di trattamento pensionistico diretto.

Per ottenere la Naspi sono necessari i seguenti requisiti:

  • trovarsi in stato di disoccupazione involontario (licenziamento, scadenza contratto, dimissioni entro un anno di vita del bambino, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ecc.);
  • avere maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio della disoccupazione (requisito contributivo);
  • aver svolto 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimo contributivo, nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione (requisito lavorativo)

Il jobs act, ha definito le condizioni che devono sussistere affinché si possa beneficiare della Naspi, ed inoltre ha stabilito anche i sistemi sanzionatori per eventuali violazioni che possono comportare nei casi più lievi la decurtazione della prestazione Naspi, mentre nei casi più gravi la decadenza. In particolare, la richiesta della Naspi sarà accompagnata dalla definizione di un patto di servizio personalizzato. Nel citato patto il beneficiario deve indicare la propria disponibilità alle seguenti attività:

a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra
iniziativa di orientamento;
b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
c) accettazione di congrue offerte di lavoro, come definite ai sensi dell’articolo 25 del presente decreto

L’articolo 21 comma 7 stabilisce le sanzioni applicabili nel caso in cui il beneficiario della prestazione Naspi disattenda il patto di servizio. In estrema sintesi: le assenze o la mancata partecipazione alle attività indicate nel patto di servizio fanno scattare dapprima una decurtazione, e qualora siano reiterate scatta la decadenza (si rimanda al teso normativo del jobs act articolo 21 comma 7 per tutte le fattispecie).

Il trasferimento all’estero seppur temporaneo, non consentirebbe al beneficiario di partecipare alle attività indicate nel patto di servizio personalizzato, e ciò potrebbe portare alla decadenza del beneficio. Tuttavia, e qui sta la novità dell’orientamento dettato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in conformità al diritto dell’Unione Europea (si veda il Regolamento CE 883 del 2004 in materia relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, il beneficiario potrà continuare a percepire la prestazione Naspi per tre mesi  qualora si rechi in un altro Paese dell’Unione Europea alla ricerca di lavoro, non dovendo sottostare alle norme valide per la generalità dei lavoratori.

 

Raffaele Marino
Latest posts by Raffaele Marino (see all)

Tags: , , , , , ,