Leverage cash out: profili di elusività

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Leverage cash out: profili di elusività

 

Operazioni di leverage cash out: cosa sono?

In questo articolo della rubrica Diritto Societario, affrontiamo il tema del Leverage cash out (LCO), analizzando i profili fiscali.

Occorre in primo luogo definire il significato di operazione di leverage cash out. L’espressione leverage in inglese significa leva. In ambito economico si riferisce ad un’operazione che sfrutta l’indebitamento. Mentre con l’espressione inglese cash out indica un’operazione attraverso la quale avviene estrazione di liquidità da una società.

Le operazioni di leverage cash out associate alla disciplina fiscale di rivalutazione delle partecipazioni permettono di ridurre notevolmente l’imposizione nel caso in cui una società sia ricca di utili, ed i soci stiano pianificando la distribuzione di tali utili.

Come realizzare un’operazione di leverage cash out

La tassazione ordinaria, attualmente  prevede che gli utili distribuiti scontino una ritenuta a titolo di imposta del 26%.

La possibilità di mettere in atto un operazione di leverage cash out permetterebbe di ridurre notevolmente tale imposizione. In particolare occorrerebbe seguire i seguenti step:

  • Procede con la rivalutazione delle partecipazioni pagando un’imposta sostitutiva attualmente dell’8%. Per poter procedere con la rivalutazione delle partecipazioni occorrerà procedere con la redazione di una perizia giurata di stima.
  • Occorre procede con la costituzione di una società, la quale assumerà la funzione di holding;
  • successivamente i soci procederanno con la cessione della partecipazione alla holding. L’operazione di rivalutazione della partecipazione effettuata precedentemente avrà l’effetto di ridurre (o azzerare) la plusvalenza.
  • Successivamente la holding pagherà il corrispettivo ai soci cedenti, attraverso la distribuzione degli utili della società le cui quote sono state cedute, realizzando quindi l’estrazione di liquidità;

Vantaggi fiscali

Il vantaggio di questa operazione derivano dai diversi livelli di tassazione degli utili distribuiti in base alle caratteristiche dei soci. Infatti gli utili distribuiti ai soci persone fisiche con una partecipazione qualificata (superiore al 20%), sono tassati con progressività IRPEF per gli utili conseguiti fino al 2017, e con una ritenuta al 26% per gli utili conseguiti a partire dal periodo di imposta 2018. Diversamente gli utili distribuiti ad un socio società di capitali (soggetto IRES), in presenza di determinati requisiti possono applicare il regime della partecipation extemption (regime PEX), applicando un’aliquota del 5%.

In sostanza i soci avranno la possibilità di ridurre la plusvalenza tassabile, e dall’altro lato, la holding pagherà il 5% sugli utili della società ceduta, utili che saranno destinati a pagare le quote cedute dai soci alla holding.

Profili di elusività delle operazioni di leverage cash out

Una tale operazione  si presenta lecita, in quanto non comporta la violazione formale di nessuna norma, tuttavia presenta profili di elusività.

La disciplina dell’elusione fiscale è contenuta nell’articolo 10 bis della Legge 212 del 2000 (Statuto del Contribuente). Ai sensi della citata norma, l’amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi indebiti, ovvero quei vantaggi fiscali derivanti da operazioni che seppur avvengono nel rispetto formale delle leggi, si presentano prive di sostanza economica, ed hanno come unico effetto, o come effetto principale quello di conseguire un vantaggio fiscale.

Per vantaggio fiscale indebito si intendono benefici, anche non immediati realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.

La norma poi inserisce alcuni elementi che devono essere valutati dall’amministrazione finanziaria, i quali sono indicativi dell’esistenza di ragioni extra-fiscali, e che quindi non permettono la qualificazione delle operazioni come elusive. Si tratta di operazione che, sebbene possano produrre un risparmio fiscale, sono caratterizzate da sostanza economica. Si tratta di operazioni che rispondono a finalità di ordine organizzativo o gestionale, al miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente.

Va inoltre precisato che l’elusività dell’operazione, in caso di contestazione da parte dell’amministrazione finanziaria deve essere provata dalla stessa amministrazione, mentre il contribuente dovrà dimostrare l’esistenza di valide ragioni economiche alla base d’operazione.

Quando le operazioni di LCO non sono elusive

Le operazioni di leverage cash out, quindi anche qualora comportino dei benefici fiscali, non possono essere considerate elusive, qualora siano sostenute da valide ragioni fiscali. Sul punto si è pronunciata anche la Commissione Tributaria di Treviso con la Sentenza 144/01/2018 del 11/04/2018. Nella sentenza, la Commissione dando ragione al contribuente, ha ricordato di come la norma antielusiva  indichi anche le circostanze esimenti ovvero le ragioni “extra fiscali” alla base dell’operazione, che determinano la non elusività .

Per ragioni “extra fiscali” si intendono non  soltanto di valide ragioni economiche in senso stretto, ma anche di esigenze di diversa natura, come, finanziarie, strategiche, commerciali, etiche e forse persino personali. Importante è pure il riferimento all’ottimizzazione dell’assetto organizzativo strutturale e funzionale dell’impresa.

Raffaele Marino
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