Scambio di informazioni fiscali tra Stati

Studio di consulenza societaria e fiscale

Scambio di informazioni fiscali tra Stati

Scambio di informazioni tra amminisitrazioni fiscali a livello europeo

Il processo di integrazione europea, a portato non solo a stabilire norme per gli operatori economici, ma anche a definire delle regole di cooperazione tra le amministrazioni appartenenti agli Stati membri. La cooperazione tra Stati membri avviene anche in ambito fiscale, ed è disciplinata a livello europeo dalla Direttiva 2011/16/UE, che regola diverse modalità di cooperazione. In particolare la cooperazione avviene attraverso lo scambio di informazioni che può essere di tre tipi: scambio automatico obbligatorio, scambio su richiesta e scambio spontaneo di informazioni.

Scambio automatico obbligatorio di informazioni

Questa attività è disciplinata dall’articolo 8 della Direttiva. Il citato articolo prevede che L’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all’autorità competente di qualsiasi altro Strato membro, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi d’imposta dal 1 gennaio 2014 riguardanti i residenti in tale altro Stato membro sulle seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale ai sensi della legislazione dello Stato membro che comunica le informazioni.

Nello specifico le informazioni oggetto di scambio obbligatorio sono quelle attinenti le seguenti tipologie di reddito:

a) redditi da lavoro;

b) compensi per dirigenti;

c) prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell’Unione sullo scambio di informazioni e misure analoghe;

d) pensioni;

e) proprietà e redditi immobiliari.

Pertanto le informazioni relative alle tipologie di reddito sopra indicate, sono scambiate automaticamente dagli, entro 6 mesi dalla chiusura del periodo di imposta.

Scambio di informazioni su richiesta

Lo scambio di informazioni su richiesta è disciplinato dall’articolo 5 della Direttiva. Il citato articolo prevede che l’autorità dello Stato richiedente, può richiedere informazioni alle autorità dello Stato interpellato. Le informazioni che possono essere trasmesse sono quelle in possesso dell’autorità interpellata. La direttiva prevede che le richieste trasmesse non possono essere di tipo generico, ma devono essere ben circostanziate, ciò al fine di evitare i fenomeno del fishing expeditions, cioè una richiesta mirata alla semplice raccolta di informazioni nell’altro Stato, senza che queste siano utilizzate quale prova specifica in un procedimento verso uno o più contribuenti. Lo Stato interpellato dovrà trasmette le informazioni allo Stato richiedente entro 6 mesi, diversamente qualora sia già in possesso delle informazioni richieste il termine si riduce a 2 mesi, rendendo quindi la procedura molto più rapida. Inoltre qualora lo Stato interpellato non sia in grado di raccogliere le informazioni richieste, o rifiuti la tramissione allo Stato richiedente, dovrà darne comunicazione entro un mese dalla richiesta. Ad ogni modo, permane la possibilità per gli Stati membri di stabilire termini differenti, attraverso la conclusione di specifici accordi.

Scambio spontaneo di informazioni

Lo scambio spontaneo di informazioni è disciplinato dall’articolo 9 della Direttiva.

Il citato articolo prevede quanto segue. L’autorità competente di ogni Stato membro comunica le informazioni fiscali, all’autorità competente di ogni altro Stato membro interessato ove ricorra una delle seguenti situazioni:

a) l’autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che esista una perdita di gettito fiscale nell’altro Stato membro;

b) un contribuente ottiene, in uno Stato membro, una riduzione od un esonero d’imposta che dovrebbe comportare per esso un aumento d’imposta od un assoggettamento ad imposta nell’altro Stato membro;

c) le relazioni d’affari fra un contribuente di uno Stato membro ed un contribuente dell’altro Stato membro sono svolte attraverso uno o più paesi in modo tale da comportare una diminuzione di imposta nell’uno o nell’altro Stato membro o in entrambi;

d) l’autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che esista una riduzione d’imposta risultante da trasferimenti fittizi di utili all’interno di gruppi d’imprese;

e) in uno Stato membro, a seguito delle informazioni comunicate dall’autorità competente dell’altro Stato membro, vengono raccolte delle informazioni che possono essere utili per l’accertamento dell’imposta in quest’altro Stato membro.

Le autorità competenti di ciascun Stato membro possono comunicare alle autorità competenti degli altri Stati membri, attraverso lo scambio spontaneo, le informazioni di cui sono a conoscenza e che possono essere loro utili.

Conclusioni

Stante la normativa europea, recepita in Italia dal Decreto Legislativo 29 del 2014, lo scambio di informazioni tra autorità fiscali degli Stati membri rappresenta una vera e propria cooperazione amministrativa che può essere realizzata in diverse forme. L’obiettivo è quello di evitare sia fenomeni evasivi che elusivi, con conseguente perdita di gettito ai danni degli Stati membri, e permettere alle autorità fiscali di acquisire facilmente informazioni di natura fiscale, attraverso il supporto delle autorità fiscali estere.

Per tale ragione, diviene importante, qualora si consegua un reddito in uno Stato estero, e si abbia la residenza fiscale in Italia (o comunque in un altro Stato), verificare che si sia in regola con gli adempimenti sia formali che sostanziali. Infatti anche per “piccole fattispecie” si pensi ai redditi per lavoro dipendente, le autorità fiscali italiane hanno la possibilità di acquisire informazioni circa i redditi conseguiti in uno Stato estero, e verificare se questi sono stati dichiarati al fisco italiano.

Raffaele Marino
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