Comunicazione al sistema tessera sanitaria: sanzioni per omessa comunicazione

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Comunicazione al sistema tessera sanitaria: sanzioni per omessa comunicazione

Comunicazione degli operatori economici degli oneri deducibili e detraibili all’Agenzia delle Entrate

Negli ultimi anni, l’Agenzia delle Entrate ha intensificato la raccolta di informazioni dei contribuenti, anche attraverso le comunicazioni effettuate da terzi. L’obiettivo dichiarato di questa attività di raccolta di informazioni tramite comunicazioni di terzi, è quello di agevolare i contribuenti nella compilazione della dichiarazione dei redditi. Oggi infatti, la disponibilità della dichiarazione precompilata, è possibile grazie alle diverse comunicazioni effettuate da operatori che compiono operazioni costituenti oneri deducibili o detraibili per il contribuente. Tra queste operazioni rientrano anche quelle mediche che devono essere oggetto di comunicazione al sistema tessera sanitaria.

Prestazioni mediche da comunicare al sistema tessera sanitaria

Tra questi vanno ricordati le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al Sistema tessera sanitaria.

Entro quando effettuare la comunicazione al sistema tessera sanitaria

La comunicazione deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ciascun anno. Qualora il giorno 31 sia una festivo, la data di invio è posticipata la primo giorno feriale successivo al 31. La comunicazione va fatta esclusivamente telematicamente tramite il sito dedicato.

Sanzioni per omessa comunicazione al sistema tessera sanitaria

Il testo normativo di riferimento per l’applicazione delle sanzioni in caso di omessa comunicazione al sistema tessera sanitaria, è il DL 175 del 2014.

In particolare, il comma 5 bis dell’articolo 3 del citato DL, stabilisce che:

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti e’ effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione e’ correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione e’ ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.

 

Raffaele Marino
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